Il nostro progetto ha due obiettivi ambiziosi ma realizzabili: creare le condizioni perché la cultura geologica cresca e si diffonda sempre più nel paese e rilanciare la professione attraverso la qualità intellettuale, il rigore deontologico e la competenza tecnica.

Questo è l’elenco dei candidati, che ti invitiamo a sostenere:

1. GRAZIANO Gian Vito (Ordine dei Geologi della Sicilia)
2. ANTOLINI PARIDE (Ordine dei Geologi dell’Emilia Romagna)
3. ANTONIELLI GIULIANO
(Ordine dei Geologi della Liguria)
4.
CALCAGNI’ Giovanni (Ordine dei Geologi della Puglia)
5.
CALCATERRA Domenico (Ordine dei Geologi della Campania)
6.
CAPPADONA Paolo (Ordine dei Geologi della Calabria)
7.
CENCETTI Corrado (Ordine dei Geologi dell’Umbria)
8.
D’ORIANO Vittorio (Ordine dei Geologi della Toscana)
9.
DE PARI Pierfederico (Ordine dei Geologi del Molise)
10. DI LORETO Eugenio (Ordine dei Geologi del Lazio)
11.
FARABOLLINI Piero (Ordine dei Geologi delle Marche)
12. NOCERA Giuseppina (Ordine dei Geologi della Campania)
13.
ORIFICI Michele (Ordine dei Geologi della Sicilia)
14.
ROTA Sandro (Ordine dei Geologi del Friuli Venezia Giulia)
15. DI BARTOLOMEO Giorgio - Sez. B - (Ordine dei Geologi dell’Abruzzo)

Il Consiglio Nazionale del mandato 2010-2015 dovrà percorrere ampie strade di condivisione con le altre professioni, nell’ottica di una concreta modernizzazione delle professioni intellettuali (sempre più interattive ed impegnate su temi multidisciplinari) e con l’impegno di una collaborazione fattiva tra mondo professionale e mondo accademico che elevi il livello del confronto tecnico-scientifico e fornisca, al mondo dei professionisti ed a quelli giovani in particolare, un flusso di conoscenze e di esperienze adeguate alle richieste del mercato e della società. Nel clima di forte incertezza che si respira riguardo alle prospettive economiche presenti e future, un’attenzione particolare dovrà essere posta al tema della previdenza, ritenendolo strategico e di interesse primario per migliaia di iscritti. Il programma che si propone, viene esposto nei suoi cinque punti essenziali, ritenendo che tale criterio possa agevolare la sintesi e convincere i colleghi dell’importanza che un’azione sinergica che parta dal basso può avere nelle dinamiche gestionali di una categoria.
La lista di candidati che ti presentiamo è il frutto di un minuzioso lavoro di integrazione tra le diverse figure che devono rappresentare le mille anime di questa professione. Non si tratta di una scelta di nomi attorno alla quale costruire un programma ma esattamente il contrario: un programma attorno al quale sono state individuate le 15 persone più funzionali al progetto per disponibilità, caratteristiche personali e caratteriali, per esperienza ed intraprendenza, il tutto finalizzato a ridurre al minimo le distanze tra gli iscritti, gli Ordini professionali, il Consiglio Nazionale, l’Università e la Pubblica Amministrazione. Credere alla realizzazione di questo progetto, vuol dire essere la pietra angolare di un cambiamento epocale e ciò sta nelle nostre e nelle tue mani. Questa professione può finalmente spiccare il volo perché, come qualcuno ha detto, domani sarà bellissima. Dipende da noi. Dipende da te!

venerdì 24 dicembre 2010

Suggerimenti, segnalazioni e osservazioni

Cari colleghi,
ora che il nuovo Consiglio si è insediato vi propongo di iniziare anche qui un nuovo corso, lasciando commenti su iniziative che ritenete necessario il Consiglio intraprenda, suggerimenti su come risolvere le problematiche note e meno note, segnalazioni di fatti di interesse per la categoria e, ovviamente, osservazioni sull'operato del Consiglio.

9 commenti:

  1. e comincio proprio io...
    ritengo che, anche se non urgente, deve essere assolutamente cambiato il nostro sistema elettorale, allineandolo a quello di ingegneri, architetti, agronomi, attuari, ecc. che prevede che il Consiglio Nazionale sia eletto dai Consigli degli Ordini Regionali. In questo modo, a parte il consistente risparmio dei soldi delle nostre quote che possono essere utilizzati per ben altre attività, e la procedura farraginosa per votare per posta, si coinvolgono anche di più gli iscritti alle elezioni regionali, in quanto il rappresentante scelto dovrà essere di grande fiducia perché sceglierà a sua volta il rappresentante per il CN.
    So che non si tratta di un cambiamento facile da attuare poiché occorre apportare una modifica al DPR 169/05, ma di tempo ne abbiamo, perché non provarci?

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  2. URCA!
    ... cominciamo bene! Invece di allargare la base dei votanti, si pensa a ridurla ... mah!
    Io proporrei la votazione per via telematica (tipo quella recente per l'EPAP), senza ulteriori deleghe ad intermediari regionali (nessuno è immune da errori).
    Sulla revisione del DPR 169/05 ci sarà poi da lavorare, ma con senno e lungimiranza.
    saluti

    Francesco Rossi

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  3. quello che manca è un ordine che senta "la pancia" degli iscritti e che (insieme agli OR) curi la loro crescita. troppe volte le decisioni e le politiche ordinistiche sono cadute dall'alto serve (senza esagerare con l'assemblearismo) più democrazia e dibattito. troppe volte si è lontani dalle reali esigenze del "normale professionista" e poco si è agito sull'università (lontana dalla realtà come solito). etc.....
    michele conti

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  4. incentivi fiscali sulle indagini geognostiche nel campo dell'edilizia.bg

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  5. Anonimo ha detto...

    incentivi fiscali sulle indagini geognostiche nel campo dell'edilizia.bg

    Esistono già...

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  6. "Notizie sul ruolo dei Geologi professionisti”

    Al Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi

    Premesso che:

    In Italia sussistono delle Leggi specifiche che individuano, in maniera ineluttabile, i compiti ed i ruoli che hanno i Geologi liberi professionisti nelle attività tecniche di progettazione, specificatamente nel campo delle indagini dirette ed indirette e di laboratorio sui terreni e sulle rocce. Tali leggi esistono poiché l’attività del geologo è funzionale e propedeutica ad buona riuscita della complessa attività di progettazione e quella successiva di inserimento e realizzazione delle opere progettate nelle aree interessate.

    Nello specifico, l’art. 3 della Legge 112/1963 chiarisce i ruoli ed i compiti dell’attività professionale del geologo; l’art. 41 del DPR 328/2001 mette in evidenza l’aspetto tecnico e l’assunzione di responsabilità dei singoli Geologi nello svolgimento delle loro molteplici attività, mentre l’art. 94 del D.lgs 163/2006 chiarisce quali siano i requisiti di partecipazione e di qualificazione che i Geologi progettisti devono possedere per partecipare agli appalti pubblici di servizi geologici attinenti alla progettazione interna ed esterna delle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici;

    Visto che:

    In Italia vengono, di fatto, erroneamente classificati come appalti di
    lavori in categoria OS21 quasi tutti gli appalti pubblici di servizi attinenti all’architettura e l’ingegneria, che comprendono nell’oggetto i servizi geologici riguardanti le indagini dirette ed indirette ( CPV 71351000-3 Servizi di prospezione geologica, geofisica e altri servizi di prospezione scientifica) e le prove di laboratorio sui terreni e sulle rocce ( CPV 71900000-7 Servizi di laboratorio), nonostante risulta palese che il fine perseguito dalle stazioni appaltanti non è la realizzazione di opere pubbliche o il loro completamento o manutenzione e neppure l'esecuzione di lavori e opere (presupponenti pur sempre la trasformazione di materia), ma piuttosto la posa in essere delle prestazioni professionali specificate nell’oggetto tutte pacificamente rientranti nell'ambito delle prestazioni di servizi di cui all'art. 3 c. 10 del Codice dei contratti, ed in particolare in quelli previsti nel capo IV dello stesso Codice, richiamati dall'art. 93 ed espressamente identificati con una o più nomenclature nell'allegato II-A dello stesso Codice alla categoria 12 (Servizi di architettura ed ingegneria, servizi di sperimentazione tecnica ed analisi ecc.);

    Classificare erroneamente un appalto pubblico di servizi di architettura ed ingegneria come un appalto pubblico di lavori causa, come ulteriore conseguenza, l’erronea individuazione dei requisiti di qualificazione e capacità degli operatori prescritti dal codice per la prestazione dei lavori (art. 15 D.lgs 163/2006) mentre, d’altro canto, limita la concorrenza dei liberi professionisti (art. 14, comma 4, D.Lgs 163/2006) e ne lede la dignità dell’immagine professionale con pesanti ricadute anche nel settore privato;

    Ai contratti di appalti pubblici di lavori, ancorché aventi per oggetto prestazioni professionali riconducibili all’attività del Geologo, non è possibile applicare l’imposizione contributiva EPAP e pertanto l’ente di previdenza professionale perde annualmente una notevole fetta di contributi;
    .......................................SEGUE

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  7. ....SEGUE

    Considerato che:

    Alla luce di quanto sopra, appaiono illegittimamente derivati i requisiti ulteriori di qualificazione speciale che, ultimamente, vengono inseriti nei bandi di gara in Italia per appalti pubblici di servizi geologici riguardanti, e non, le indagini dirette ed indirette e le prove di laboratorio sui terreni e sulle rocce attinenti alla progettazione interna ed esterna delle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici, requisiti che, di fatto, escludono i Geologi dalla partecipazione alle gare pubbliche di servizi mentre, di contro, ammettono esclusivamente le imprese qualificate in categoria OS21 e quelle autorizzate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la facoltà concessagli dall’art. 59, comma 2 del DPR 380/2001 che cita testualmente: “Il Ministro per le Infrastrutture…può autorizzare…altri laboratori ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce”.

    La sola qualifica in categoria OS21 non è sufficiente a legittimare le stazioni appaltanti a concludere con le imprese contratti pubblici di servizi per l’architettura e l’ingegneria ma basta solo per concludere contratti pubblici per appalti di lavori in cui non rientrano, per definizione stessa, i servizi geologici, geognostici, geofisici e geotecnici di laboratorio;

    Il legislatore, con l’art. 63 del DPR 380/2001, ha previsto che le norme di tecniche (art. 52) e di autorizzazione speciale (art.59) previste dal T.U. edilizia nel settore pubblico si applicassero solo se non fosse stato diversamente disposto dai requisiti di partecipazione e di qualificazione dei progettisti previsti dalle norme quadro sugli appalti pubblici (art. 94 D.lgs 163/2006 ed art. 263 DPR 207/2010), mentre ai sensi dell’art. 1, comma 2, ha stabilito che potessero rimanere ferme…le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia.

    Tenuto conto che:

    Con il nuovo “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163…” emanato con DPR 207/2010, il legislatore ha previsto che “nel caso di subappalto delle attività di cui all’articolo 91, comma 3, del codice (indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi….) l’affidatario della progettazione è tenuto all’osservanza di quanto previsto dall’articolo 118 del codice”, individuando all’art. 252 , comma 5, senza inequivocabili dubbi, nell’affidatario stesso della progettazione l’unico responsabile legittimato a subappaltare le attività sopra richiamate talchè, ai sensi dell’art. 91, comma 3 del codice, “resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista”. In sostanza il progettista geologo affidatario, con il nuovo regolamento, è legittimato a non assumersi più la responsabilità per i servizi geologici di cui all’art. 91 comma 3 prestati da operatori che non rientrano tra i suoi subappaltatori qualificati, peggio ancora se selezionati da parti terze con requisiti non attinenti all’oggetto delle attività tecniche da svolgere;

    L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche geologiche necessarie all'attività di progettazione può essere autorizzato esclusivamente ai tecnici incaricati ai sensi dell’art. 93, comma 9, D.lgs 163/2006;

    Nonostante che una prima circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (ex 349/99 STC), che definisce limiti e contorni dell’attività professionale dei Geologi, sia stata annullata dal TAR del Lazio con sentenza n° 1422/2008, mentre le due successive circolari, la n° 7618/STC e la n° 7619/STC, siano state già impugnate dal CNG e da quasi tutti gli OO.RR., si continua ad inserire, nei bandi di gara Italiani, clausole inibitorie nei confronti dei Geologi legittimati, al contrario, ad assumere ed eseguire contratti pubblici di servizi attinenti all’architettura e l’ingegneria, che comprendono nell’oggetto i servizi geologici riguardanti, e non , le indagini dirette, le indagini indirette e le prove di laboratorio sui terreni e sulle rocce

    ..........SEGUE

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  8. ...........................................SEGUE

    PER SAPERE

    Se non ritenga opportuno verificare la sussistenza di discrasie tra normative professionali e il codice dei contratti nonché il suo regolamento di attuazione, nell’attivazione dei bandi di gara pubblici, là dove vengono esclusi i Geologi professionisti nella partecipazione alle suddette gare;

    Se non ritenga opportuno verificare la sussistenza di casi di conflitti d’interesse, nell’attività di vigilanza di alcuni Ordini Regionali ai fini della tutela del titolo professionale nelle gare pubbliche, di taluni rappresentanti di categoria che potrebbero avere, a vario titolo, interessi in attività imprenditoriali (OS21 DPR - 34/2000) e di laboratorio (art. 59, comma 2, DPR 380/2001);

    Se non ritenga opportuno verificare di procedere ad una revisione ed integrazione di motivi aggiunti ai ricorsi amministrativi avverso le circolari 7618/STC e 7619/STC, inquadrando la legittimità degli stessi ricorrenti tra i rappresentatati istituzionali dei liberi professionisti geologi legittimati per legge ad assumere ed eseguire contratti pubblici di servizi attinenti all’architettura e l’ingegneria, che comprendono nell’oggetto i servizi geologici riguardanti le indagini dirette ed indirette e le prove di laboratorio sui terreni e sulle rocce.
    (26/05/2011)

    IVAN SCARAVILLI
    ORGS 2120

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  9. http://altergeo.wordpress.com/dove-vanno-i-geologi-pugliesi/

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